ASSOCIAZIONE "LAPO"
STATUTO
Art. 1
Denominazione e sede.
E' costituita l'Associazione Italiana Famiglie, Enti e Professioni contro le Malattie Neurologiche e Psichiatriche dell'Età Evolutiva, denominata LAPO, con sede in Firenze.
Art. 2
Durata e ragione sociale.
L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.
Art. 3
Scopi.
Scopo dell'Associazione è di promuovere l'intesa e la collaborazione per un comune progetto tra famiglie, enti e professioni nella lotta contro le patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva e loro esiti.
In particolare l'Associazione promuove:
- lo studio e la ricerca;
- la formazione e l'informazione;
- l'attività per lo sviluppo di una cultura comune di prevenzione, cura e riabilitazione, inclusa la riabilitazione equestre e gli sport equestri per disabili, anche nei confronti degli organi amministrativi e legislativi;
- iniziative sanitarie e sociali per la prevenzione, cura e riabilitazione, inclusa la riabilitazione equestre e gli sport equestri per disabili;
- tutte le altre attività ritenute utili per il raggiungimento del fine associativo.
Tutta l'attività dell'Associazione deve essere ispirata all'esigenza di ridurre l'emarginazione dei bambini e delle famiglie e di favorire una loro sempre maggiore integrazione culturale e sociale.
Art. 4
Componenti.
Sono componenti dell'Associazione:
a) i Soci fondatori.
b) Soci ordinari. Possono essere Soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e le Associazioni che in modo adeguato contribuiscano alle finalità dell'Associazione, nonché le persone fisiche che facciano parte di famiglie, enti, o professioni interessate.
c) Soci sostenitori. Sono Soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private ed i Soci ordinari che contribuiscono finanziariamente in modo rilevante al funzionamento dell'Associazione.
La domanda di ammissione per i soci ordinari e sostenitori dovrà essere presentata per l'accettazione al Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote associative, elargizioni, sovvenzioni, contributi, lasciti disposti in favore dell'Associazione da Enti, Associazioni, privati.
Art. 6
Sono organi dell'Associazione:
a) l' Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Comitato Scientifico;
f) il Collegio dei Probiviri.
Art. 7
L'Assemblea.
L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori, ordinari e sostenitori in regola con il versamento delle quote associative. Tali soci hanno diritto di voto.
L'Assemblea si riunisce in Firenze, in via ordinaria, entro il 30 Aprile di ogni anno, su convocazione del Consiglio di Amministrazione contenente l'ordine del giorno mediante lettera semplice da inviarsi almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea. Farà fede il timbro postale.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, con le formalità di quella ordinaria, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, oppure che ne venga fatta richiesta, corredata dall'ordine del giorno, da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, elegge il proprio Presidente ed uno o più Segretari e scrutatori secondo opportunità; il Presidente, come dianzi assistito, prima di dare inizio ai lavori verifica quanto attiene alla regolarità della convocazione ed ai poteri dei partecipanti, facendone constare a verbale.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci fondatori, ordinari e sostenitori, in seconda convocazione, con la partecipazione di qualsiasi numero di Soci fondatori, ordinari e sostenitori.
L'Assemblea delibera ad alzata di mano a maggioranza semplice dei voti dei Soci partecipanti aventi diritto al voto, fatta eccezione per le modifiche statutarie, che saranno disposte a maggioranza dei 3/4 dei partecipanti e per l'elezione delle cariche sociali che viene operata a scrutinio segreto o per acclamazione.
L'Assemblea ordinaria:
- elegge ogni 5 anni il Consiglio di Amministrazione;
- nomina ogni 5 anni il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge il Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sul rendiconto dell'anno decorso e sul conto preventivo dell'anno in corso predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera la quota associativa dovuta dai Soci fondatori, ordinari e sostenitori;
L'assemblea straordinaria:
- delibera sulle modifiche dello Statuto associativo;
- delibera, in caso di scioglimento dell'Associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone l'eventuale compenso, e delibera altresì sui criteri per la devoluzione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 12, eletti dall'Assemblea fra i Soci fondatori, ordinari e sostenitori.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno su convocazione dello stesso Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce straordinariamente anche su richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata al Presidente a firma di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare la decadenza dei suoi membri che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.
I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare sono sostituiti da altri Soci scelti fra i Soci fondatori o fra i Soci ordinari e sostenitori indicati per cooptazione all'unanimità dai membri restanti, o, diversamente, sono eletti da un'Assemblea ordinaria appositamente convocata, o, al più tardi, dall'Assemblea ordinaria dell'anno successivo alla cessazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del quinquennio dell'intero Consiglio.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; le votazioni sono palesi tranne che per le cariche nel Consiglio di Amministrazione e per le questioni personali, nei quali casi sono segrete.
Il Consiglio di Amministrazione:
- redige il programma annuale di attività, il rendiconto dell'anno decorso ed il conto preventivo di quello in corso e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- propone all'Assemblea i nominativi per l'elezione del Collegio dei Probiviri scelti fra i Soci fondatori, ordinari e sostenitori;
- delibera le ammissioni dei Soci e le eventuali espulsioni, previa consultazione del Collegio dei Probiviri;
- delibera il regolamento dell'Associazione;
- delibera la costituzione, ed il loro eventuale scioglimento, di nuove Sezioni fissando le norme del loro funzionamento.
Art. 9
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni; in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva sua riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni; esercita tutte le altre attribuzioni (ordinaria amministrazione) che gli sono deferite a norma di legge e che comunque interessino l'Associazione.
In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati ogni quinquennio dall'Assemblea, due dei quali scelti fra i Soci fondatori, ordinari e sostenitori. Il terzo può essere estraneo all'Associazione purché professionalmente qualificato per la sua funzione e può essere retribuito. Egli sarà Presidente del Collegio; diversamente il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I membri del Collegio che per qualsiasi ragione siano venuti a cessare sono sostituiti con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto associativo, accerta la regolarità delle scritture contabili e la loro rispondenza ai fatti della gestione, esamina il rendiconto dell'anno decorso ed il conto preventivo di quello in corso e ne riferisce all'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, su convocazione del Presidente del Consiglio, come per i membri del Consiglio stesso.
Art. 11
Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra docenti universitari e cultori delle discipline interessate allo scopo dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede dell'Associazione ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno
Art. 12
Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea fra i Soci fondatori ed onorari, su proposta del Consiglio di Amministrazione, resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 13
In deroga agli art. 7 e 8 del presente Statuto il primo Consiglio di Amministrazione, i cui membri possono essere inizialmente in numero inferiore a 7, ed il primo Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati nell'atto costitutivo e durano in carica 5 anni. In sede di atto costitutivo le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere affidate per il primo quinquennio ad un professionista qualificato.